Etichettatura delle carni e dei prodotti alimentari

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etichettatura carne

Etichettatura della carni

Tutto quello che devi sapere sull’etichettatura di carni

  1. L’etichetta delle carni, di cui all’articolo 1 (Regolamento Ue 1169/2011) destinate al consumatore finale o ad una collettività, contiene le seguenti indicazioni:
  2. a) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri seguenti:
  3. i) per la specie suina:

— nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi,

— nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg,

— nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento,

  1. ii) per la specie ovina e caprina: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento;

iii) per i volatili: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo che l’animale è stato immesso all’ingrasso;

  1. b) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)»;
  2. c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

Qualora il periodo di allevamento di cui alla lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell’UE» o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell’Unione, da «Allevati in: vari paesi extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell’UE e paesi extra UE».

Tuttavia, qualora il periodo di allevamento di cui alla lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da «Allevato in: (elenco degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’animale è stato allevato in tali Stati membri o paesi terzi.

  1. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere sostituite dall’indicazione «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, che le carni di cui all’articolo 1 sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo.
  2. Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse, conformemente ai paragrafi 1 e 2, e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l’etichetta indica:
  3. a) per ciascuna specie, l’elenco dei relativi Stati membri o paesi terzi in conformità ai paragrafi 1 o 2;
  4. b) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

Deroga per carni provenienti da paesi terzi – Articolo 6

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l’etichetta delle carni di cui all’articolo 1, importate per immissione sul mercato dell’Unione e per le quali le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non sono disponibili, deve contenere l’indicazione «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l’animale è stato macellato)».

Deroghe per carni macinate e rifilature – Articolo 7

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), all’articolo 5, paragrafo 2 e all’articolo 6, per quanto riguarda le carni macinate e le rifilature, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni:

«Origine: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri;

b) «Allevato e macellato in: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri;

c) «Allevato e macellato in: non UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell’Unione;

d) «Allevato in: non UE» e «Macellato in: UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati nell’Unione come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri;

e) «Allevato e macellato in: UE e non UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte con:

i) carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate nell’Unione; o

ii) carni ottenute da animali importati nell’Unione e macellati in uno o più Stati membri.

Informazioni supplementari facoltative sull’etichetta – Articolo 8

Gli operatori del settore alimentare possono integrare le indicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 con informazioni supplementari relative alla provenienza delle carni.

Le informazioni supplementari di cui al paragrafo 1 non devono essere in contrasto con quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7 e devono rispettare le norme del capo V del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Entrata in vigore e applicazione – Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 o aprile 2015. Non si applica alle carni che sono state legalmente immesse sul mercato dell’Unione prima del 1 o aprile 2015 fino a esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI

Requisiti applicabili- Articolo 36

Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti di cui all’articolo 9 e all’articolo 10 devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3.

Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:

a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7;

b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e

c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.

La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:

a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza;

b) informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani; e

c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento di cui all’allegato XIII.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

  1. Per assicurare che i consumatori siano adeguatamente informati, quando operatori del settore alimentare forniscono informazioni volontarie sugli alimenti che sono contrastanti e possono indurre in errore o confondere il consumatore, la Commissione può prevedere, mediante atti delegati, conformemente all’articolo 51, altri casi rispetto a quelli di cui al paragrafo 3 per la fornitura di informazioni volontarie sui prodotti alimentari.

DENOMINAZIONE DEGLI ALIMENTI E INDICAZIONI SPECIFICHE CHE LA ACCOMPAGNANO

PARTE A — INDICAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO

  1. La denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente.
  2. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato».

Tale obbligo non si applica:

  1. a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale;
  2. b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
  3. c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.

Le disposizioni del presente punto si applicano fatto salvo il punto 1.

  1. Gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti recano una delle seguenti indicazioni:

«irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti» e altre indicazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti ( 1 ).

  1. Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l’etichettatura reca — oltre all’elenco degli ingredienti — una chiara indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa:
  2. a) in prossimità della denominazione del prodotto; e
  3. b) in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.
  4. Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca contenenti proteine aggiunte in quanto tali, ivi incluse quelle idrolizzate, di diversa origine animale, la denominazione dell’alimento reca l’indicazione della presenza di tali proteine nonché della loro origine.
  5. Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest’ultima rappresenta più del 5 % del peso del prodotto finito. Un’analoga disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai prodotti preparati della pesca interi o sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e filetti.
  6. I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione di seguito illustrata:

 

REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE «CARNI MACINATE»PARTE B

 

Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera Tenore in materie grasse Rapporto collagene/proteine della carne (1)
— carni macinate magre ≤ 7 % ≤ 12 %
— carni macinate di puro manzo ≤ 20 % ≤ 15 %
— carni macinate contenenti carne di maiale ≤ 30 % ≤ 18 %
— carni macinate di altre specie ≤ 25 % ≤ 15 %
  • Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine della Il tenore di collagene è pari a otto volte il tenore di idrossiprolina.

Oltre ai requisiti posti dall’allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l’etichettatura reca le seguenti diciture:

— «percentuale del tenore in materie grasse inferiore a …»,

— «rapporto collagene/proteine della carne inferiore a …»

Gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato nazionale di carni macinate che non sono conformi ai criteri fissati al punto 1 della presente parte mediante l’apposizione di un marchio nazionale che non può essere confuso con i marchi definiti all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DEI BUDELLI PER INSACCATI–PARTE C

Quando un budello per insaccati non è commestibile, tale caratteristica deve essere specificata.

DEFINIZIONI SPECIFICHE – ALLEGATO I

di  cui  all’articolo  2,  paragrafo 4

Per «dichiarazione nutrizionale» o «etichettatura nutrizionale» s’intendono le informazioni che indicano:

il valore energetico; oppure

il valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti soltanto:

grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi),

  • carboidrati (zuccheri, polioli, amido),
  • sale,
  • fibre,

— proteine,

— vitamine o sali minerali elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità signifi­ cative conformemente all’allegato XIII, parte A, punto 2;

«grassi»: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;

«acidi grassi saturi»: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;

«acidi grassi trans»: gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans;

«acidi grassi monoinsaturi»: gli acidi grassi con doppio legame cis;

«acidi grassi polinsaturi»: gli acidi grassi con due o più doppi legami interrotti da gruppi metilenici cis-cis;

«carboidrati»: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall’uomo, compresi i polioli;

«zuccheri»: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli;

«polioli»: gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili;

«proteine»: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25;

«sale»: il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5;

«fibre»: i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie:

polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati,

polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati,

polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati;

«valore medio»: il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore

 

 SOSTANZE O PRODOTTI  CHE PROVOCANO ALLERGIE O     INTOLLERANZE – ALLEGATO II

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

  • sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
  • maltodestrine a base di grano (1);
  • sciroppi di glucosio a base di orzo;
  • cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
  • Crostacei e prodotti a base di
  • Uova e prodotti a base di
  • Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
  • gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
  • gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel
  • Arachidi e prodotti a base di
  • Soia e prodotti a base di soia, tranne:
  • olio e grasso di soia raffinato (1);
  • tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
  • oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
  • estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
  • siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis ), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

  • Sedano e prodotti a base di
  • Senape e prodotti a base di
  • Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
  • Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
  • Lupini e prodotti a base di
  • Molluschi e prodotti a base di

(1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

ALIMENTI LA CUI ETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE UNA O PIÙ INDICAZIONI COMPLEMENTARI ALLEGATO III

  

TIPO O CATEGORIA DI ALIMENTI INDICAZIONI

 

Alimenti imballati in taluni gas

 

 

1.1. Alimenti la cui conservazione è stata prolungata me­ diante gas d’imballaggio autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

 

«confezionato in atmosfera protettiva».

 

Alimenti contenenti edulcoranti

 

 

2.1. Alimenti contenenti uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

 

La denominazione dell’alimento è accompagnata dall’indi­ cazione «con edulcorante/i».

 

2.2. Alimenti contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti, sia uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

 

La denominazione dell’alimento è accompagnata dall’indi­ cazione «con zucchero/i ed edulcorante/i».

 

2.3. Alimenti contenenti aspartame/sale di aspartame-ace­ sulfame    autorizzati    dal     regolamento     (CE)   n. 1333/2008.

 

L’etichetta riporta la dicitura «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» quando l’aspartame/sale di aspar­ tame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti soltanto mediante riferimento al numero E.

L’etichetta riporta la dicitura «contiene una fonte di fenila­ lanina» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame fi­ gura nell’elenco degli ingredienti nella sua denominazione specifica.

 

2.4. Alimenti contenenti più del 10 % di polioli aggiunti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

 

«un consumo eccessivo può avere effetti lassativi».

 

Alimenti contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio

 

 

3.1. Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l’aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concen­ trazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro.

 

La dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l’elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine

«liquirizia» figuri già nell’elenco di ingredienti o nella deno­ minazione dell’alimento. In mancanza di elenco di ingre­ dienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione dell’alimento.

 

3.2. Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l’aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg.

 

La dicitura «contiene liquirizia — evitare il consumo ecces­ sivo in caso di ipertensione» deve essere aggiunta immedia­ tamente dopo l’elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la de­ nominazione dell’alimento.

 

3.3. Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio a seguito dell’aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concen­ trazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol (1).

 

La dicitura «contiene liquirizia — evitare il consumo ecces­ sivo in caso di ipertensione» deve essere aggiunta immedia­ tamente dopo l’elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la de­ nominazione dell’alimento.

 

 

 

TIPO O CATEGORIA DI ALIMENTI INDICAZIONI

Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta

 

a)              Bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione com­ prende il termine «caffè» o «tè»:

—   destinate a essere consumate senza modifiche e contenenti caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l, o

—   che si presentano sotto forma concentrata o essic­ cata e, dopo la ricostituzione, contengono caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione supe­ riore a 150 mg/l.

La dicitura «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento» figura nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda seguita, tra parentesi e a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml.
4.2. Alimenti diversi dalle bevande ai quali la caffeina è La dicitura «contiene caffeina. Non raccomandato per i
aggiunta a fini fisiologici. bambini e durante la gravidanza» figura nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento seguita, tra paren­
tesi e a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente
regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina
espresso in mg per 100 g/ml. Nel caso degli integratori
alimentari, il tenore di caffeina è espresso per porzione
quale raccomandato per il consumo giornaliero sull’etichet­
tatura.

Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo

 

5.1. Alimenti o ingredienti alimentari con aggiunta di fito­ steroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fito­ stanolo. La dicitura «addizionato di steroli vegetali» o «addizio­ nato di stanoli vegetali» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento;

2.   il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo aggiunti (espressi in percentuale o in grammi di steroli vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di alimento) va dichiarato nell’elenco degli ingredienti;

3.   viene segnalato che l’alimento è destinato esclusiva­ mente alle persone che intendono ridurre i livello di colesterolo nel sangue;

4.   viene segnalato che i pazienti che seguono un tratta­ mento ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo medico;

5.   viene segnalato, in modo visibile, che il prodotto po­ trebbe risultare inadeguato dal punto di vista nutrizio­ nale per le donne in gravidanza, le donne che allattano e i bambini di età inferiore a cinque anni;

6.   il prodotto deve recare l’indicazione che la sua assun­ zione va prevista nel quadro di una dieta varia e bilan­ ciata, che comporti il consumo regolare di frutta e ver­ dura così da contribuire a mantenere i livelli di carote­ noidi;

7.   nello stesso campo visivo recante la dicitura di cui al punto 3, occorre indicare che va evitato il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali/stanoli vegetali ag­ giunti;

8.   la porzione dell’alimento o dell’ingrediente alimentare interessato va definita (di preferenza in g o ml), con un’indicazione del tenore di steroli/stanoli vegetali di ogni porzione.

Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati

 

6.1. Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati. La data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, in conformità dell’allegato X, punto 3.

(1) Il livello si applica ai prodotti così come proposti pronti per il consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

 

ALLEGATO IV

DEFINIZIONE  DI  ALTEZZA  DELLA X

  ALTEZZA DELLA X

Legenda

 

1 Linea ascendente
2 Linea della maiuscola
3 Linea mediana
4 Linea di base
5 Linea discendente
6 Altezza della x
7 Corpo del carattere

 

ALIMENTI  AI  QUALI  NON  SI  APPLICA  L’OBBLIGO  DELLA  DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE- ALLEGATO V

 

  • I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  • i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  • le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
  • le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
  • il sale e i succedanei del sale;
  • gli edulcoranti da tavola;
  • i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (1), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
  • le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
  • gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
  • gli aromi;
  • gli additivi alimentari;
  • i coadiuvanti tecnologici;
  • gli enzimi alimentari;
  • la gelatina;
  • i composti di gelificazione per marmellate;
  • i lieviti;
  • le gomme da masticare;
  • gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
  • gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

DENOMINAZIONE DEGLI ALIMENTI E INDICAZIONI SPECIFICHE CHE LA ACCOMPAGNANO – ALLEGATO VI

 PARTE A — INDICAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO

 

La denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato»,

«surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente.

Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato».

Tale obbligo non si applica:

agli ingredienti presenti nel prodotto finale;

agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produ­ zione;

agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.

Le disposizioni del presente punto si applicano fatto salvo il punto 1.

Gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti recano una delle seguenti indicazioni:

«irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti» e altre indicazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (1).

Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l’etichettatura reca — oltre all’elenco degli ingredienti — una chiara indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa:

in prossimità della denominazione del prodotto; e

in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del presente

Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca contenenti proteine aggiunte in quanto tali, ivi incluse quelle idrolizzate, di diversa origine animale, la denominazione dell’alimento reca l’indicazione della presenza di tali proteine nonché della loro

Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest’ultima rappresenta più del 5 % del peso del prodotto Un’analoga disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai prodotti preparati della pesca interi o sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e filetti.

I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione di seguito illustrata:

 

INDICAZIONE  E  DESIGNAZIONE  DEGLI INGREDIENTI – ALLEGATO VII

 

Parte    A    —  DISPOSIZIONI    PARTICOLARI    RELATIVE    ALL’INDICAZIONE    DEGLI    INGREDIENTI    IN    ORDINE DECRESCENTE  DI   PESO

 

Categoria di ingredienti Disposizione relativa all’indicazione con riferimento al peso
 

1. Acqua aggiunta e ingredienti volatili

 

Sono indicati nell’elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità d’acqua aggiunta come ingrediente in un alimento è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5 % del prodotto finito. Questa deroga non si applica alla carne, alle preparazioni a base di carne, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati.

 

2. Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione

 

Possono essere indicati nell’elenco in ordine di peso così come sono stati registrati prima della concentrazione o della disidratazione.

 

3. Ingredienti utilizzati in alimenti concentrati o disidratati che sono destinati a essere ricostituiti mediante l’aggiunta di acqua

 

Possono essere indicati nell’elenco secondo l’ordine delle propor­ zioni nel prodotto ricostituito, purché l’elenco degli ingredienti sia accompagnato da diciture quali «ingredienti del prodotto ricosti­ tuito» o «ingredienti del prodotto pronto al consumo».

 

4. Ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali pre­ domina in termini di peso in modo significa­ tivo e che sono utilizzati in proporzioni suscet­ tibili di variare, utilizzati in una miscela come ingredienti di un alimento

 

Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la de­ signazione «frutta», «ortaggi» o «funghi» seguiti dalla dicitura «in proporzione variabile», immediatamente seguita dall’enumerazione dei frutti, degli ortaggi o dei funghi presenti. In questo caso, la miscela è indicata nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 18, paragrafo1, sulla base del peso totale dei frutti, degli ortaggi o dei funghi presenti.

 

5. Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo signifi­ cativo

 

Possono essere enumerate secondo un ordine diverso, purché l’elenco di tali ingredienti sia accompagnato da una dicitura come

«in proporzione variabile».

 

6. Ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito

 

Possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri ingre­ dienti.

 

7. Ingredienti, simili o sostituibili tra di loro, su­ scettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento senza al­ terarne la composizione, la natura o il valore percepito, e nella misura in cui costituiscono meno del 2 % del prodotto finito

 

Possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti mediante la di­ citura «contiene … e/o …», nel caso in cui almeno uno di non più di due ingredienti sia presente nel prodotto finito. Questa disposi­ zione non si applica agli additivi alimentari o agli ingredienti enu­ merati nel presente allegato, parte C, né alle sostanze o ai prodotti che provocano allergie o intolleranze elencati nell’allegato II.

 

8. Oli raffinati di origine vegetale

 

Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la de­ signazione «oli vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine vegetale specifica e, eventualmente, anche dalla dicitura «in proporzione variabile». Se raggruppati, gli oli ve­ getali sono inclusi nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo degli oli vegetali presenti.

L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un olio idrogenato.

 

 

 

 

Categoria di ingredienti Disposizione relativa all’indicazione con riferimento al peso
9. Grassi raffinati di origine vegetale Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la de­ signazione «grassi vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine specifica vegetale ed eventualmente anche dalla dicitura «in proporzione variabile». Se raggruppati, i grassi vegetali sono inclusi nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo dei grassi vegetali presenti.

L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un grasso idrogenato.

 

PARTE B — INGREDIENTI DESIGNATI CON LA DENOMINAZIONE DI UNA CATEGORIA PIUTTOSTO CHE CON UNA DENOMINAZIONE SPECIFICA

Fatto salvo l’articolo 21, gli ingredienti che appartengono a una delle categorie di alimenti sottoelencate e che sono componenti di un altro alimento possono essere designati con la denominazione di tale categoria invece che con la denominazione specifica.

 

Definizione della categoria di alimento Designazione
1. Oli raffinati di origine animale «Olio» accompagnato dall’aggettivo «animale», oppure dal­ l’indicazione dell’origine animale specifica.

L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a se­ conda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un olio idrogenato.

2. Grassi raffinati di origine animale «Grasso» o «materia grassa», con l’aggiunta dell’aggettivo

«animale», oppure dell’indicazione dell’origine animale spe­ cifica.

L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a se­ conda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un grasso idrogenato.

3. Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali «Farine», seguita dall’enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso.
4. Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi «Amido(i)/fecola(e)»
5. Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro alimento, purché la denomina­ zione e la presentazione non facciano riferimento a una precisa specie di pesce «Pesce(i)»
6. Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro alimento, purché la denominazione e la pre­ sentazione di quest’ultimo non facciano riferimento a una precisa specie di formaggio «Formaggio(i)»
7. Tutte le spezie che non superino il 2 % in peso del prodotto «Spezia(e)» o «miscela di spezie»
8. Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2 % in peso del prodotto «Pianta(e) aromatica(che)» o «miscela di piante aromatiche»
9. Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fab­ bricazione della gomma base per le gomme da masti­ care «Gomma base»
10. Pangrattato di qualsiasi origine «Pangrattato»

 

 

 

Definizione della categoria di alimento Designazione
 

11. Qualsiasi categoria di saccarosio

 

«Zucchero»

 

12. Destrosio anidro e monoidrato

 

«Destrosio»

 

13. Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato

 

«Sciroppo di glucosio»

 

14. Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele

 

«Proteine del latte»

 

15. Burro di cacao di pressione o di torsione o raffinato

 

«Burro di cacao»

 

16. Tutti i tipi di vino di cui all’allegato XI ter del regola­ mento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1)

 

«Vino»

 

4.      I muscoli scheletrici (2) delle specie di mammiferi e di volatili riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro alimento. Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per gli ingredienti designati dal termine di «carne(i) di …».

 

(1)    Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine della carne. Il tenore di collagene è pari a otto volte il tenore di idrossiprolina.

 

Quando questi tenori limite sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di «carne(i) di …» sono rispettati, il tenore in «carne(i) di …» deve essere ade­ guato al ribasso di conseguenza e l’elenco degli ingre­ dienti deve menzionare, oltre al termine «carne(i) di

…», la presenza di materie grasse e/o di tessuto con­ nettivo.

I prodotti coperti dalla definizione di «carni separate meccanicamente» sono esclusi dalla presente defini­ zione.

 

«carne(i) di …» e la(le) denominazione(i) (3) della(e) specie animale(i) da cui proviene(provengono).

 

18. Tutti i tipi di prodotti che rientrano nella definizione di

«carni separate meccanicamente».

 

«carni di … separate meccanicamente» e la denominazione o le denominazioni (3) della specie o delle specie animali da cui provengono.

  • Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
  • Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici, mentre il cuore, la lingua, i muscoli della testa (diversi dai masseteri), del carpo, del tarso e della coda ne sono
  • Per l’etichettatura in inglese, la denominazione può essere sostituita dal nome generico dell’ingrediente per la specie animale

 

Parte C — INGREDIENTI DESIGNATI CON LA DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA SEGUITA DALLA DENOMINAZIONE SPECIFICA O DAL NUMERO E

Fatto salvo l’articolo 21, gli additivi e gli enzimi alimentari diversi da quelli precisati all’articolo 20, lettera b), che appartengono a una delle categorie elencate nella presente parte sono designati obbligatoriamente mediante la denomi­ nazione di tale categoria seguita dalla denominazione specifica o eventualmente dal numero E. Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie, viene indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell’alimento in questione.

  • Acidificanti Correttori di acidità
  • Agenti antiagglomeranti Agenti antischiumogeni Antiossidanti
  • Agenti di carica Coloranti Emulsionanti
  • Sali di fusione (1) Agenti di resistenza Esaltatori di sapidità
  • Agenti di trattamento della farina
  • Agenti schiumogeni Gelificanti
  • Agenti di rivestimento Umidificanti
  • Amidi modificati (2) Conservanti
  • Gas propulsore Agenti lievitanti Sequestranti Stabilizzanti Edulcoranti Addensanti
  • Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio
  • L’indicazione di una denominazione specifica o di un numero E non è

 

PARTE  D  —  DESIGNAZIONE  DEGLI  AROMI  NELL’ELENCO  DEGLI INGREDIENTI

  1. Gli aromi sono designati con i termini:
    • «aroma(i)» oppure con una denominazione più specifica o una descrizione dell’aroma se il componente aroma­ tizzante contiene gli aromi definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h), del regolamento (CE) 1334/2008,
    • «aroma(i) di affumicatura» o «aroma(i) di affumicatura ricavato(i) da un prodotto/da prodotti, da una categoria o da una base/da basi alimentare(i)» (ad esempio un aroma di affumicatura prodotto a partire dal faggio), se il com­ ponente aromatizzante contiene gli aromi definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE)
  1. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.
  1. Il termine «naturale» per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.
  2. La chinina e/o la caffeina che sono utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento sono designate nell’elenco degli ingredienti con la denominazione specifica, immediatamente dopo il termine «aroma(i)».

 

Parte  E  —  DESIGNAZIONE  DEGLI  INGREDIENTI COMPOSTI

  1. Un ingrediente composto può figurare nell’elenco degli ingredienti sotto la sua designazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall’uso, in rapporto al suo peso globale, e deve essere immediatamente seguita dall’elenco dei suoi
  2. Fatto salvo l’articolo 21, l’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non è obbligatorio:
    1. quando la composizione dell’ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione e nella misura in cui l’ingrediente composto interviene per meno del 2 % nel prodotto finito; tuttavia, tale disposizione non si applica agli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d);
    2. per gli ingredienti composti che consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito, ad eccezione degli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d); oppure
    3. quando l’ingrediente composto è un alimento per il quale l’elenco degli ingredienti non è richiesto dalle disposizioni dell’Unione.

INDICAZIONE  QUANTITATIVA  DEGLI INGREDIENTI ALLEGATO VIII

 L’indicazione quantitativa non è richiesta:

per un ingrediente o una categoria di ingredienti:

il cui peso netto sgocciolato è indicato conformemente all’allegato IX, punto 5;

la cui quantità deve già figurare sull’etichettatura in virtù delle disposizioni dell’Unione;

che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; oppure

che, pur figurando nella denominazione dell’alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consuma­ tore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili;

quando disposizioni specifiche dell’Unione determinano in modo preciso la quantità degli ingredienti o della categoria d’ingredienti senza prevederne l’indicazione sull’etichettatura; oppure

nei casi di cui all’allegato VII, parte A, punti 4 e

L’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica nel caso:

di ingredienti o di categorie di ingredienti recanti l’indicazione «con edulcorante(i)» o «con zucchero(i) ed edulco­ rante(i)» quando la denominazione dell’alimento è accompagnata da tale indicazione conformemente all’allegato III; oppure

di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere oggetto di una dichiarazione nutrizio­

L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti:

è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione; e

figura nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in

In deroga al punto 3:

per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito, tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull’etichettatura supera il 100 %, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito;

la quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione della loro proporzione ponderale nel prodotto finito;

la quantità degli ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale così come registrata prima della loro concentrazione o disidratazione;

quando si tratta di alimenti concentrati o disidratati da ricostituirsi mediante l’aggiunta di acqua, la quantità degli ingredienti può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale nel prodotto

 

INDICAZIONE  DELLA  QUANTITÀ NETTA – ALLEGATO IX

L’indicazione della quantità netta non è obbligatoria per gli alimenti:

che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente;

la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia nel caso delle spezie e delle piante aromatiche; oppure

che sono comunemente venduti al pezzo, a condizione che il numero dei pezzi possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall’esterno o, in caso contrario, che sia indicato nell’etichettatura.

Quando l’indicazione di un certo tipo di quantità (come ad esempio la quantità nominale, la quantità minima o la quantità media) è prevista da disposizioni dell’Unione o, in loro assenza, da disposizioni nazionali, tale quantità è la quantità netta nel senso del presente

Quando un preimballaggio è costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l’indicazione della quantità netta è data indicando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero Tali indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere chiaramente visto e facilmente contato dall’esterno e quando almeno un’indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall’esterno.

Quando un preimballaggio è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l’indicazione della quantità netta è fornita indicando la quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali.

Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo Quando l’alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell’alimento non include la glassa.

Ai sensi del presente punto, per «liquido di copertura» si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l’acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.

 

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE, DATA DI SCADENZA E DATA DI CONGELAMENTO – ALLEGATO X

 Il termine minimo di conservazione è indicato come segue:

la data è preceduta dalle espressioni:

«da consumarsi preferibilmente entro il …» quando la data comporta l’indicazione del giorno,

  • «da consumarsi preferibilmente entro fine …», negli altri casi;

le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:

  • dalla data stessa, oppure
  • dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta.

Ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato;

la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno.

Tuttavia, per gli alimenti:

  • conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l’indicazione del giorno e del mese,
  • conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione del mese e dell’anno,
  • conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione dell’anno;

fatte salve le disposizioni dell’Unione che prescrivono altre indicazioni di data, l’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:

  • degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,
  • dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva, nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva,
  • delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume,
  • dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione,
  • degli aceti,
  • del sale da cucina,
  • degli zuccheri allo stato solido,
  • dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,
  • delle gomme da masticare e prodotti

 

La data di scadenza è indicata nel modo seguente:

è preceduta dai termini «da consumare entro …»;

l’espressione di cui alla lettera a) è seguita:

  • dalla data stessa, oppure
  • dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta.

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare;

la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno;

la data di scadenza è indicata su ogni singola porzione

La data di congelamento o la data di primo congelamento di cui al punto 6 dell’allegato III è indicata nel modo seguente:

è preceduta dall’espressione «Congelato il …»;

le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:

  • dalla data stessa, oppure
  • dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta;
  1. la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l’anno.

TIPI  DI  CARNI   PER  LE  QUALI  È  OBBLIGATORIO   INDICARE  IL  PAESE  DI  ORIGINE   O  IL  LUOGO      DI PROVENIENZA-ALLEGATO XI

  

Codici NC (Nomenclatura combinata 2010)  

Descrizione

0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
Ex 0207 Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

 TITOLO ALCOLOMETRICO – ALLEGATO XII

Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume è indicato da una cifra con non più di un decimale. Essa è seguita dal simbolo «% vol.» e può essere preceduta dal termine «alcol» o dall’abbreviazione «alc.».

Il titolo alcolometrico è determinato a 20 °C.

Le tolleranze consentite, positive o negative, rispetto all’indicazione del titolo alcolometrico volumico ed espresse in valori assoluti sono indicate conformemente alla seguente tabella. Esse si applicano fatte salve le tolleranze risultanti dal metodo d’analisi utilizzato per la determinazione del titolo alcolometrico.

 

Descrizione delle bevande Tolleranza positiva o negativa
1. Birre del codice NC 2203 00 con contenuto alcolome­ trico volumico non superiore a 5,5 % vol.; bevande non frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall’uva; 0,5 % vol.
2. Birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5 % vol.; bevande frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall’uva, sidri, vini di rabarbaro, vini di frutta e altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dal­ l’uva, eventualmente frizzanti o spumanti; idromele; 1 % vol.
3. Bevande contenenti frutta o parte di piante in macera­ zione; 1,5 % vol.
4. Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume. 0,3 % vol.

 

CONSUMI  DI RIFERIMENTO-ALLEGATO XIII

PARTE A  —  CONSUMI  DI  RIFERIMENTO GIORNALIERI PER  VITAMINE E SALI  MINERALI    (ADULTI)

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento

 

Vitamina A (μg) 800 Cloruro (mg) 800
Vitamina D (μg) 5 Calcio (mg) 800
Vitamina E (mg) 12 Fosforo (mg) 700
Vitamina K (μg) 75 Magnesio (mg) 375
Vitamina C (mg) 80 Ferro (mg) 14
Tiammina (mg) 1,1 Zinco (mg) 10
Riboflavina (mg) 1,4 Rame (mg) 1
Niacina (mg) 16 Manganese (mg) 2
Vitamina B6 (mg) 1,4 Fluoro (mg) 3,5
Acido folico (μg) 200 Selenio (μg) 55
Vitamina B12 (μg) 2,5 Cromo (μg) 40
Biotina (μg) 50 Molibdeno (μg) 50
Acido pantotenico (mg) 6 Iodio (μg) 150
Potassio (mg) 2 000

 

Quantità significative di vitamine e di sali minerali

Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità significativa dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti valori:

  • 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande,

 

  • il 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 ml nel caso delle bevande, oppure

 

  • il 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per porzione se l’imballaggio contiene una sola

 

PARTE  B  —  CONSUMI  DI  RIFERIMENTO  DI  ELEMENTI  ENERGETICI  E  DI  DETERMINATI  ELEMENTI      NUTRITIVI DIVERSI  DALLE  VITAMINE  E  DAI  SALI  MINERALI  (ADULTI)

 

Elementi nutritivi o energetici Consumo di riferimento
Energia 8 400 kJ/2 000 kcal
Grassi totali 70 g
Acidi grassi saturi 20 g
Carboidrati 260 g
Zuccheri 90 g
Proteine 50 g
Sale 6 g

COEFFICIENTI  DI CONVERSIONE – ALLEGATO XIV

COEFFICIENTI  DI  CONVERSIONE  PER  IL  CALCOLO DELL’ENERGIA

 

Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:

 

— carboidrati (ad esclusione dei polioli) 17 kJ/g — 4 kcal/g
— polioli 10 kJ/g — 2,4 kcal/g
— proteine 17 kJ/g — 4 kcal/g
— grassi 37 kJ/g — 9 kcal/g
— salatrim 25 kJ/g — 6 kcal/g
— alcol (etanolo) 29 kJ/g — 7 kcal/g
— acidi organici 13 kJ/g — 3 kcal/g
— fibre 8 kJ/g — 2 kcal/g
— eritritolo 0 kJ/g — 0 kcal/g

 

ALLEGATO XV

ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

 

Le unità di misura da usare nella dichiarazione nutrizionale per l’energia [kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal)] e per la massa [grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (μg)] e l’ordine si presentazione, se del caso, sono i seguenti:

di cui:

 

— zuccheri g
— polioli g
— amido g
fibre g
proteine g
sale g
vitamine e sali minerali le unità indicate nell’allegato XIII, parte A, punto 1

 

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