Tracciabilità e rintracciabilità alimentare: obblighi, responsabilità e normativa
Il rischio di non sapere cosa arriva sulle nostre tavole
In un mondo dove i prodotti alimentari viaggiano attraverso complesse catene globali, non sapere da dove provengono o come sono stati trattati rappresenta un rischio enorme per consumatori, aziende e autorità di controllo. Contaminazioni, frodi alimentari, allerte sanitarie: ogni giorno si verificano casi che mettono in pericolo la salute pubblica e la reputazione delle imprese.
Tracciabilità e rintracciabilità: obbligo di legge, ma anche leva strategica
Implementare sistemi efficaci di tracciabilità e rintracciabilità non è solo un obbligo normativo, ma anche un’opportunità per:
- Tutelare la salute pubblica
- Prevenire sanzioni economiche e penali
- Aumentare la trasparenza verso clienti e partner
- Ottenere certificazioni (es. ISO 22000, BRC, IFS Food)
Leggi anche: Guida comparativa alle certificazioni alimentari
Cosa devi sapere: obblighi, responsabilità e sanzioni
✔️ Tracciabilità e rintracciabilità: definizioni operative
- Tracciabilità: seguire un alimento dalla materia prima fino al punto vendita
- Rintracciabilità: risalire a ritroso dal prodotto finito fino all’origine
Esempio pratico di tracciabilità:
Un’azienda produttrice di sugo al pomodoro registra:
- Provenienza dei pomodori (azienda agricola → lotto 523)
- Stabilimento di trasformazione (impianto A → data 10/04/2025)
- Codice prodotto finito (batch 10APR-SUGO01)
- Destinazione (supermercato XYZ)
Se il sugo è in commercio, si conoscono tutti i passaggi fatti dal campo alla tavola.
Esempio pratico di rintracciabilità:
Un consumatore segnala un sospetto su un sugo acquistato. Il punto vendita attiva la rintracciabilità:
- Viene identificato il codice lotto
- Si risale allo stabilimento di produzione e alla data
- Si individua il fornitore dei pomodori e le analisi effettuate
Il prodotto può essere ritirato tempestivamente, isolando la problematica e informando gli organi competenti.
✔️ Normativa di riferimento
- Reg. (CE) n. 178/2002 → Obbligo di tracciabilità in tutte le fasi della filiera
- Reg. (UE) n. 1169/2011 → Etichettatura e origine ingredienti
- D.Lgs. 190/2006 → Sanzioni fino a 18.000 € per mancate registrazioni o ritardi nel ritiro dei prodotti
Riepilogo Sanzioni – D.Lgs. 190/2006
Articolo Violazione Sanzione Art. 2 Mancato adempimento degli obblighi di rintracciabilità € 750 – € 4.500 Art. 3.1 Mancata attivazione delle procedure di ritiro di alimenti/mangimi non sicuri € 3.000 – € 18.000 Art. 3.2 Mancata comunicazione del ritiro all’autorità competente € 500 – € 3.000 Art. 3.3 Mancata collaborazione o fornitura di informazioni alle autorità € 2.000 – € 12.000 Art. 4 Mancata informazione a consumatori/utilizzatori sul ritiro € 2.000 – € 12.000 Art. 5 Mancato ritiro nei punti vendita (senza incidenza su sicurezza/integrità) € 500 – € 3.000 Art. 6 Mancata distruzione di mangimi ritirati dal mercato € 500 – € 3.000 Art. 7 Reiterazione delle violazioni Sospensione attività: 10-20 giorni
Fammi sapere se vuoi aggiungerla a un articolo, a un’infografica o a una slide!
Approfondisci: Regolamento CE 178/2002 – Sicurezza alimentare
Casi reali e statistiche italiane
- Oltre 400 allerte RASFF nel 2023 legate a carenze di tracciabilità e contaminazioni
- Richiami pubblici causati da allergeni non dichiarati, residui di fitosanitari o frodi di origine
- Le aziende prive di tracciabilità hanno subito:
- Sanzioni amministrative
- Sospensioni dell’attività
- Perdita di fiducia da parte della clientela
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Conclusione
Tracciabilità e rintracciabilità alimentare sono oggi strumenti chiave per garantire sicurezza, fiducia e competitività. Ogni operatore del settore ha l’obbligo – e l’opportunità – di adottare sistemi efficaci e trasparenti.
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