Regolamento (CE) n. 1907/2006: Allegato XV e restrizione dei diisocianati
Il Regolamento REACH disciplina l’uso sicuro delle sostanze chimiche nell’Unione Europea. Il Regolamento (UE) 2020/1149 modifica l’Allegato XVII delREACHintroducendo unarestrizione significativa sull’uso dei diisocianati, in seguito al fascicolo redatto a norma dell’Allegato XV. In questo articolo analizziamo le motivazioni, la procedura di restrizione (artt. 69-73), gli obblighi per imprese e lavoratori, e l’obbligo diformazione certificataper chi manipola queste sostanze.
Il problema: l’esposizione ai diisocianati causa asma professionale
Idiisocianatisono sostanze chimiche ampiamente usate in settori come edilizia, produzione di schiume poliuretaniche, vernici, sigillanti e adesivi. Tuttavia, sono classificati comesensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle di categoria 1.
I diisocianati possono essere presenti in numerosi prodotti a base di poliuretano, come resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume espanse, vernici e pitture. Questi materiali sono ampiamente utilizzati in diversi ambiti del settore edile, tra cui l’applicazione di isolanti, sigillanti, adesivi e finiture poliuretaniche.
Secondo l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), oltre5.000 nuovi casi di asma professionalelegati ai diisocianati vengono segnalati ogni anno, con un impatto significativo sulla salute dei lavoratori e sui costi sociali.
La risposta normativa: fascicolo Allegato XV e restrizione europea
Nel 2016 la Germania ha presentato unfascicolo Allegato XVper avviare una restrizione secondo gli articoli 69-73 del REACH. Da qui è nato ilRegolamento (UE) 2020/1149, che limita l’immissione sul mercato e l’uso professionale dei diisocianati se non si rispettano condizioni specifiche.
Cosa cambia:
- Dal 24 febbraio 2022: vietata l’immissione sul mercato di diisocianati se non accompagnati da informazioni sui requisiti formativi.
- Dal 24 agosto 2023: vietato l’uso industriale o professionale senzaformazione adeguatacertificata.
✅ Obblighi per aziende, datori di lavoro e lavoratori
Secondo il regolamento, l’uso dei diisocianati è consentitosolo se:
- Laconcentrazione è inferiore allo 0,1% in peso
oppure - Il lavoratore ha ricevutoformazione specifica sull’uso sicuro(con attestazione documentata).
La formazione deve coprire:
- Proprietà chimiche e rischi per la salute
- Corretto uso dei DPI
- Modalità di esposizione (inalazione e contatto cutaneo)
- Buone pratiche operative
- Misure di gestione dei rischi
- Rinnovo obbligatorio ogni5 anni
Esempio pratico
Un’impresa artigiana utilizza schiume espandenti contenenti diisocianati. Dal 24 agosto 2023:
- I lavoratori devono essereformati e certificati
- I fornitori devono fornire informazioni sui corsi
- Sull’etichetta del prodotto deve comparire la dicitura:
“A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”
Cosa fa LDG Service per le imprese
LDG Service supporta le aziende in:
- Identificazione delle sostanze soggette a restrizione
- Organizzazione deicorsi di formazione certificati sui diisocianati
- Adeguamento delleschede di sicurezzae documentazione
- Comunicazione lungo la supply chain e verso clienti/fornitori
Non rischiare sanzioni o blocchi operativi: contattaci per un audit gratuito e per attivare la tua formazione aziendale.
Risorse utili
- Regolamento (UE) 2020/1149 – Gazzetta Ufficiale
- ECHA – Restrizioni REACH e Allegato XV
- LDG Service – Formazione e sicurezza chimica
Conclusione
La restrizione deidiisocianatirappresenta un passaggio fondamentale per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’adempimento all’obbligo formativo è ora unrequisito legaleper tutte le imprese che utilizzano tali sostanze. Prepararsi per tempo è essenziale per garantire continuità operativa e compliance normativa.



