Regolamento (CE) n. 1907/2006: Allegato XV e restrizione dei diisocianati
Il Regolamento REACH disciplina l’uso sicuro delle sostanze chimiche nell’Unione Europea. Il Regolamento (UE) 2020/1149 modifica l’Allegato XVII del REACH introducendo una restrizione significativa sull’uso dei diisocianati, in seguito al fascicolo redatto a norma dell’Allegato XV. In questo articolo analizziamo le motivazioni, la procedura di restrizione (artt. 69-73), gli obblighi per imprese e lavoratori, e l’obbligo di formazione certificata per chi manipola queste sostanze.
Il problema: l’esposizione ai diisocianati causa asma professionale
I diisocianati sono sostanze chimiche ampiamente usate in settori come edilizia, produzione di schiume poliuretaniche, vernici, sigillanti e adesivi. Tuttavia, sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle di categoria 1.
I diisocianati possono essere presenti in numerosi prodotti a base di poliuretano, come resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume espanse, vernici e pitture. Questi materiali sono ampiamente utilizzati in diversi ambiti del settore edile, tra cui l’applicazione di isolanti, sigillanti, adesivi e finiture poliuretaniche.
Secondo l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), oltre 5.000 nuovi casi di asma professionale legati ai diisocianati vengono segnalati ogni anno, con un impatto significativo sulla salute dei lavoratori e sui costi sociali.
La risposta normativa: fascicolo Allegato XV e restrizione europea
Nel 2016 la Germania ha presentato un fascicolo Allegato XV per avviare una restrizione secondo gli articoli 69-73 del REACH. Da qui è nato il Regolamento (UE) 2020/1149, che limita l’immissione sul mercato e l’uso professionale dei diisocianati se non si rispettano condizioni specifiche.
Cosa cambia:
- Dal 24 febbraio 2022: vietata l’immissione sul mercato di diisocianati se non accompagnati da informazioni sui requisiti formativi.
- Dal 24 agosto 2023: vietato l’uso industriale o professionale senza formazione adeguata certificata.
✅ Obblighi per aziende, datori di lavoro e lavoratori
Secondo il regolamento, l’uso dei diisocianati è consentito solo se:
- La concentrazione è inferiore allo 0,1% in peso
oppure - Il lavoratore ha ricevuto formazione specifica sull’uso sicuro (con attestazione documentata).
La formazione deve coprire:
- Proprietà chimiche e rischi per la salute
- Corretto uso dei DPI
- Modalità di esposizione (inalazione e contatto cutaneo)
- Buone pratiche operative
- Misure di gestione dei rischi
- Rinnovo obbligatorio ogni 5 anni
Esempio pratico
Un’impresa artigiana utilizza schiume espandenti contenenti diisocianati. Dal 24 agosto 2023:
- I lavoratori devono essere formati e certificati
- I fornitori devono fornire informazioni sui corsi
- Sull’etichetta del prodotto deve comparire la dicitura:
“A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”
Cosa fa LDG Service per le imprese
LDG Service supporta le aziende in:
- Identificazione delle sostanze soggette a restrizione
- Organizzazione dei corsi di formazione certificati sui diisocianati
- Adeguamento delle schede di sicurezza e documentazione
- Comunicazione lungo la supply chain e verso clienti/fornitori
Non rischiare sanzioni o blocchi operativi: contattaci per un audit gratuito e per attivare la tua formazione aziendale.
Risorse utili
- Regolamento (UE) 2020/1149 – Gazzetta Ufficiale
- ECHA – Restrizioni REACH e Allegato XV
- LDG Service – Formazione e sicurezza chimica
Conclusione
La restrizione dei diisocianati rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’adempimento all’obbligo formativo è ora un requisito legale per tutte le imprese che utilizzano tali sostanze. Prepararsi per tempo è essenziale per garantire continuità operativa e compliance normativa.