Valutazione del rischio biologico secondo il D.Lgs. 81/08
Scopri i rischi dei microrganismi invisibili sul lavoro e come proteggere i dipendenti in settori come sanità, industrie alimentari e rifiuti. Prevenzione, sicurezza e leggi contro virus, batteri e funghi.
⚠️ Il problema: i microrganismi invisibili possono fare molti danni
Virus, batteri, funghi, parassiti. Gli agenti biologici sono invisibili, ma potenzialmente molto pericolosi.
Possono causare:
- Infezioni acute o croniche
- Allergie e intossicazioni
- Malattie professionali e contagio tra lavoratori
Sono un rischio concreto in settori come:
- sanità, assistenza, laboratori, veterinaria
- impianti di trattamento rifiuti o acque reflue
- industrie alimentari e agroalimentari
- scuole, pulizie, logistica, biotecnologie
Per proteggere i lavoratori, la legge impone una valutazione del rischio biologico specifica.
Cosa prevede il D.Lgs. 81/08 – Art. 271
Il Titolo X – Capo II stabilisce che il datore di lavoro deve:
- effettuare una valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici
- aggiornare la valutazione periodicamente e in caso di variazioni
- adottare misure di prevenzione, protezione, sorveglianza sanitaria e formazione
Come si effettua la valutazione del rischio biologico
1. Identificazione degli agenti biologici
Il datore di lavoro, con il supporto di un RSPP o consulente esperto, deve:
- identificare le attività che comportano contatto diretto o indiretto con agenti biologici
- valutare la possibilità di contaminazione accidentale o continuativa
2. Classificazione del rischio (Art. 268)
Gli agenti biologici sono suddivisi in 4 gruppi (Allegato XLVI):
Gruppo | Livello di rischio | Esempi |
---|---|---|
1 | Non è probabile che causino malattie | Batteri ambientali |
2 | Possono causare malattie, raramente gravi | Salmonella, Clostridium |
3 | Possono causare malattie gravi, rischio per operatori | Virus HIV, Legionella, M. tuberculosis |
4 | Malattie gravi, alto rischio collettivo | Virus Ebola, Vaiolo |
⚠️ Se si usano agenti di gruppo 2, 3 o 4 → obblighi aggiuntivi (notifica, contenimento, registro esposti)
3. Analisi dell’esposizione
Bisogna valutare:
- modalità di trasmissione (inalazione, contatto, ingestione, puntura)
- frequenza e durata dell’esposizione
- tipo di mansioni, mansione del lavoratore, luoghi, attrezzature
- presenza di lavoratori sensibili (immunodepressi, gravidanza, allergici)
4. Misure di prevenzione e protezione
- Adozione di DPI specifici (guanti, camici, maschere filtranti)
- Procedure di igiene, decontaminazione e smaltimento
- Isolamento fisico delle attività a rischio
- Uso di apparecchiature a contenimento (cappe, box, filtrazione HEPA)
5. Documentazione nel DVR
La valutazione del rischio biologico deve essere inserita nel DVR (documento di valutazione dei rischi), con:
- elenco delle attività a rischio
- classificazione degli agenti biologici potenzialmente presenti
- misure adottate
- procedure di emergenza
- protocollo sanitario
Esempio pratico: centro estetico con rischio esposizione a sangue e liquidi biologici
- Attività: microblading, trattamenti con aghi
- Rischi: epatite B, C, HIV, contaminazione crociata
- DVR aggiornato con classificazione, DPI, formazione, piano di emergenza
- Collaborazione con medico competente per sorveglianza sanitaria
Quando aggiornare la valutazione?
- Nuove attrezzature o prodotti
- Cambiamento delle procedure di lavoro
- Nuove conoscenze scientifiche o normative
- Comparsa di nuove infezioni (es. COVID-19, mpox)
✅ Obiettivi della valutazione corretta
✔ Prevenire malattie e contagi
✔ Dimostrare conformità normativa in caso di ispezione
✔ Proteggere lavoratori e clienti
✔ Limitare la responsabilità legale del datore di lavoro
❌ Cosa si rischia se non si valuta il rischio biologico?
- Sanzioni fino a 6.400 € per omissioni nel DVR
- Denunce per mancata protezione dei lavoratori
- Responsabilità civile e penale in caso di contagio riconosciuto come infortunio sul lavoro
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