Venditori ambulanti di pesce: HACCP, obblighi igienici e autorizzazioni
La vendita ambulante di pesce è un’attività diffusa e apprezzata in molte realtà italiane, soprattutto nei mercati rionali e nei piccoli centri urbani. Tuttavia, trattandosi di alimento altamente deperibile e soggetto a rischio microbiologico, richiede il rispetto rigoroso delle normative igienico-sanitarie e la predisposizione di procedure di autocontrollo come previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004.
Vediamo in dettaglio quali sono gli obblighi per chi intende esercitare questo tipo di attività.
Normativa di riferimento per i venditori ambulanti di pesce
Le principali norme applicabili sono:
- Regolamento (CE) n. 852/2004: igiene dei prodotti alimentari, obbligo di HACCP;
- Regolamento (CE) n. 853/2004: requisiti specifici per prodotti di origine animale, incluso il pesce;
- Regolamento (CE) n. 178/2002: principi generali della sicurezza alimentare;
- Regolamento UE 1379/2013: obblighi di etichettatura per i prodotti della pesca;
- D.Lgs. 193/2007: disciplina sanzionatoria in ambito igienico;
- D.Lgs. 59/2010: requisiti per il commercio alimentare ambulante.
✅ Obblighi igienico-sanitari
1. Notifica sanitaria
L’attività di vendita ambulante di pesce deve essere notificata all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) tramite il SUAP del Comune. L’operatore sarà registrato come OSA (Operatore del Settore Alimentare).
2. Manuale HACCP personalizzato
È obbligatorio predisporre un manuale HACCP dettagliato, con:
- Analisi dei rischi microbiologici (es. contaminazione da Listeria o Salmonella);
- Procedure di controllo della temperatura;
- Pulizia e disinfezione del mezzo;
- Gestione dei rifiuti e degli scarti organici.
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3. Automezzo attrezzato
Il furgone o banco di vendita deve essere:
- Isotermico, dotato di impianto frigorifero per mantenere il pesce < 4°C;
- Dotato di lavamani autonomo, con acqua corrente, sapone e asciugamani monouso;
- Realizzato con materiali lavabili e di facile pulizia;
- Munito di contenitori per scarti e rifiuti.
4. Tracciabilità
Ogni partita di pesce deve essere rintracciabile, con etichette, DDT e documenti dei fornitori. I dati vanno conservati per almeno 6 mesi.
5. Etichettatura
Per i prodotti della pesca è obbligatorio indicare:
- Nome commerciale e scientifico;
- Metodo di produzione (pescato o allevato);
- Zona di cattura (FAO) o paese di allevamento;
- Modalità di presentazione (fresco, surgelato, ecc.).
6. Formazione alimentaristi
Tutti gli addetti devono essere formati in igiene alimentare, con attestato valido rilasciato da ente riconosciuto.
Riepilogo sinottico
Ambito | Obbligo | Dettagli |
---|---|---|
Notifica sanitaria | ✅ Obbligatoria | Tramite SUAP del Comune → trasmessa all’ASL (art. 6 Reg. CE 852/2004) |
Manuale HACCP | ✅ Obbligatorio | Piano completo per identificare e gestire i rischi (Reg. CE 852/2004) |
Formazione alimentaristi | ✅ Obbligatoria | Attestato igienico-sanitario per tutti gli addetti alla vendita e manipolazione |
Automezzo attrezzato | ✅ Richiesto | Autonegozio isotermico con refrigerazione, lavamani autonomo, superfici lavabili |
Controllo temperatura | ✅ Obbligatorio | Conservazione del pesce sotto i 4°C; termometri e registrazione |
Tracciabilità | ✅ Obbligatoria | Etichette, DDT, documentazione fornitori; obbligo di conservazione min. 6 mesi |
Etichettatura | ✅ Obbligatoria | Nome commerciale, nome scientifico, metodo di produzione, zona di pesca, ecc. (Reg. UE 1379/2013) |
Smaltimento rifiuti | ✅ Obbligatorio | Piano di gestione scarti e residui secondo normativa ambientale locale |
Controlli ufficiali | ✅ Previsti | Ispezioni ASL senza preavviso, campionamenti, verifica igiene e tracciabilità |
Documentazione da tenere a bordo
- SCIA sanitaria (notifica SUAP);
- Manuale HACCP firmato e aggiornato;
- Certificato di formazione alimentaristi;
- Registro temperatura frigo;
- Schede di pulizia e disinfezione;
- Documentazione tracciabilità.
Controlli da parte dell’ASL
I venditori ambulanti sono soggetti a controlli ufficiali non annunciati da parte della ASL. Durante l’ispezione vengono verificati:
- Stato igienico del mezzo e delle attrezzature;
- Mantenimento della catena del freddo;
- Presenza della documentazione obbligatoria;
- Corrette prassi di manipolazione degli alimenti.
Consigli pratici per mettersi in regola
- Verifica con il SUAP del Comune la necessità di autorizzazioni specifiche per il suolo pubblico o i mercati rionali;
- Prepara il tuo mezzo secondo i requisiti strutturali richiesti;
- Contattaci per un manuale HACCP professionale e personalizzato;
- Effettua la formazione per alimentaristi, obbligatoria e spesso trascurata;
- Aggiorna periodicamente il registro di controllo delle temperature e le schede HACCP.
Approfondimenti utili
- Regolamento CE 852/2004 – Sicurezza alimentare
- Etichettatura obbligatoria pesce – Ministero delle Politiche Agricole
- Servizi LDG per il commercio alimentare itinerante