Classificazione rischio incendio 2025: i nuovi livelli previsti dal DM 2 settembre 2021
La nuova classificazione del rischio incendio dal 2025
A partire dal 2025, tutte le aziende e attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco dovranno adeguarsi ai nuovi criteri di classificazione del rischio incendio introdotti dal Decreto Ministeriale 2 settembre 2021.
Questo decreto, in vigore dal 4 ottobre 2022, ha sostituito lo storico concetto di “rischio basso, medio, elevato” con una classificazione più chiara e funzionale ai fini della gestione del rischio e della formazione.
Vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi livelli di classificazione, cosa devono fare le aziende e come mettersi in regola entro il 2025.
I 3 livelli di rischio incendio: cosa prevede il DM 2 settembre 2021
Il DM 2 settembre 2021 individua tre nuovi livelli di rischio per le attività lavorative, fondamentali per definire:
- le misure di prevenzione e protezione;
- i contenuti della formazione antincendio;
- le procedure da adottare in caso di emergenza.
Livello 1 – Attività a rischio di incendio basso
Attività con limitata probabilità di sviluppo di un incendio e con bassa presenza di sostanze infiammabili. Rientrano in questa categoria:
- uffici di piccole dimensioni;
- locali con attività amministrativa;
- negozi senza depositi rilevanti o lavorazioni a rischio.
Formazione richiesta: corso di 4 ore (ex rischio basso)
Livello 2 – Attività a rischio medio
Attività con presenza moderata di sostanze infiammabili o combustibili, o con rischio più significativo ma ben gestito. Esempi:
- magazzini di media grandezza;
- laboratori;
- autorimesse;
- cucine industriali.
Formazione richiesta: corso di 8 ore (ex rischio medio)
Livello 3 – Attività a rischio elevato
Attività con alta probabilità di sviluppo incendio o con conseguenze gravi in caso di incendio. Tipicamente:
- industrie chimiche;
- grandi impianti industriali;
- strutture sanitarie con presenza di persone non autosufficienti;
- scuole con più di 300 persone.
Formazione richiesta: corso di 16 ore (ex rischio elevato)
Cosa cambia rispetto alla vecchia normativa?
Il DM 2 settembre 2021 supera la classificazione generica del DM 10 marzo 1998, e introduce:
| Vecchia Classificazione (DM 1998) | Nuova Classificazione (DM 2021) |
|---|---|
| Rischio basso | Livello 1 |
| Rischio medio | Livello 2 |
| Rischio elevato | Livello 3 |
➡️ Inoltre, viene rafforzata la formazione con esercitazioni pratiche obbligatorie per i livelli 2 e 3 e aggiornamento quinquennale per tutti.
Come classificare correttamente il livello di rischio della propria attività
Per individuare il livello corretto occorre:
- Analizzare i fattori di rischio: materiali utilizzati, numero di occupanti, layout dei locali, impianti presenti.
- Valutare le conseguenze di un eventuale incendio: potenziali danni a persone e beni.
- Consultare un tecnico competente per la redazione del documento di valutazione del rischio incendio (DVR o SCIA antincendio, se previsto).
️ LDG Service ti supporta nell’analisi tecnica, nella formazione del personale e nella messa in regola documentale.
Formazione antincendio: nuovi obblighi dal 2025
Dal 2025, la formazione dovrà essere erogata secondo i nuovi contenuti minimi stabiliti dal decreto, con esercitazioni pratiche e aggiornamenti obbligatori.
| Livello | Durata | Aggiornamento | Contenuti |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 h | ogni 5 anni | Teoria + prova estintori |
| 2 | 8 h | ogni 5 anni | Teoria + esercitazioni pratiche |
| 3 | 16 h | ogni 5 anni | Formazione avanzata + gestione emergenze |
Sanzioni per chi non è in regola
Le imprese che non rispettano i nuovi obblighi rischiano sanzioni in base al D.Lgs. 81/08:
- Multe da 2.500 a 6.400 € per mancata formazione;
- Blocco dell’attività in caso di gravi inadempienze;
- Responsabilità penale in caso di incidente.
Come mettersi in regola entro il 2025 con LDG Service
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✅ Valutazione tecnica del rischio incendio
✅ Classificazione secondo il DM 2 settembre 2021
✅ Organizzazione corsi di formazione e aggiornamento
✅ Redazione e aggiornamento del DVR
✅ Supporto per la SCIA antincendio e adempimenti con i Vigili del Fuoco



