Lavoratori sensibili

Lavoratori sensibili: quale strategia di protezione mirata

Chi sono e quale cautela per la loro sicurezza? Nel contesto della sicurezza sul lavoro, un’attenzione particolare deve essere riservata ai lavoratori sensibili, ovvero coloro che, a causa di condizioni personali, temporanee o permanenti (come patologie, disabilità, età, gravidanza o specifiche terapie), risultano più esposti ai rischi lavorativi.


⚠️ Il problema: i rischi non sono uguali per tutti

In ogni ambiente lavorativo, esistono categorie di lavoratori particolarmente vulnerabili, detti anche lavoratori sensibili.
Rientrano in questa definizione:

  • Donne in gravidanza o in fase di allattamento
  • Minorenni assunti con contratto di apprendistato o tirocinio
  • ❤️ Lavoratori con dispositivi medici attivi impiantabili (es. pacemaker, neurostimolatori)

Queste persone, se esposte a agenti fisici, chimici o biologici, possono subire danni gravi alla salute, anche a fronte di esposizioni che non superano i limiti standard.


Cosa prevede il D.Lgs. 81/08 – Articoli 183, 209 e 211

Art. 183 – Tutela dei soggetti particolarmente sensibili

“Il datore di lavoro adatta le misure di prevenzione […] tenendo conto dell’età, del sesso, della provenienza e delle condizioni particolari dei soggetti sensibili.”

È quindi obbligatorio valutare e adeguare i rischi anche per:

  • lavoratori immunodepressi,
  • donne in gravidanza o allattamento,
  • portatori di disabilità o patologie certificate.

Art. 209 – Lavoratori portatori di dispositivi medici attivi impiantabili

Nel caso di esposizione a campi elettromagnetici (CEM), occorre:

  • Individuare i lavoratori con dispositivi (es. pacemaker, defibrillatori, impianti cocleari)
  • Escluderli da mansioni o aree con CEM superiori ai limiti di sicurezza
  • Collaborare con il medico competente per definire l’idoneità lavorativa

Attenzione: anche i CEM generati da macchine industriali, saldatrici o impianti ad alta frequenza possono interferire.


Art. 211 – Gravidanza e allattamento

“Le lavoratrici in stato di gravidanza o in periodo di allattamento non devono essere esposte ad agenti fisici, compresi le vibrazioni, i campi elettromagnetici e il rumore, qualora possano compromettere la sicurezza o la salute della donna o del feto.”

Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • eseguire una valutazione dei rischi specifica,
  • modificare mansioni, turni o postazioni di lavoro,
  • eventualmente procedere con astensione anticipata dal lavoro (congedo maternità a rischio),
  • consultare il medico competente per il giudizio di idoneità temporanea.

Esempi pratici

️ Operaia in gravidanza esposta a rumore e vibrazioni

→ Deve essere ricollocata in mansione non esposta, con eventuale modifica dei turni

‍ Apprendista minorenne su macchina rumorosa o con vibrazioni

→ Vietato: il rischio non è compatibile con la tutela dei minori (art. 6 D.Lgs. 345/99)

❤️ Magazziniere con pacemaker vicino a carrelli con magneti permanenti

→ Obbligo di esclusione da quell’area e aggiornamento DVR


✅ Cosa deve fare il datore di lavoro

  • Aggiornare il DVR tenendo conto dei soggetti sensibili
  • Attivare la sorveglianza sanitaria specifica
  • Collaborare con il medico competente per eventuali limitazioni
  • ‍ Informare e formare i lavoratori sul rischio per categorie vulnerabili
  • ️ Applicare misure di tutela anche a prescindere dai limiti normativi generali

❌ Cosa si rischia se non si adeguano le misure?

  • Sanzioni da 1.500 € a oltre 6.000 € per omessa valutazione o mancata protezione
  • Responsabilità penale in caso di danno al nascituro o all’operatore
  • Ispezione e sospensione dell’attività in caso di gravi inadempienze

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Luigi Giliberti
Project Manager, HSE specialist, formatore e Dpo per la protezione dei dati. Supporta da vent'anni imprese ed enti pubblici di varie dimensioni.