Lavoratori sensibili: quale strategia di protezione mirata
Chi sono e quale cautela per la loro sicurezza? Nel contesto della sicurezza sul lavoro, un’attenzione particolare deve essere riservata ai lavoratori sensibili, ovvero coloro che, a causa di condizioni personali, temporanee o permanenti (come patologie, disabilità, età, gravidanza o specifiche terapie), risultano più esposti ai rischi lavorativi.
⚠️ Il problema: i rischi non sono uguali per tutti
In ogni ambiente lavorativo, esistono categorie di lavoratori particolarmente vulnerabili, detti anche lavoratori sensibili.
Rientrano in questa definizione:
- Donne in gravidanza o in fase di allattamento
- Minorenni assunti con contratto di apprendistato o tirocinio
- ❤️ Lavoratori con dispositivi medici attivi impiantabili (es. pacemaker, neurostimolatori)
Queste persone, se esposte a agenti fisici, chimici o biologici, possono subire danni gravi alla salute, anche a fronte di esposizioni che non superano i limiti standard.
Cosa prevede il D.Lgs. 81/08 – Articoli 183, 209 e 211
Art. 183 – Tutela dei soggetti particolarmente sensibili
“Il datore di lavoro adatta le misure di prevenzione […] tenendo conto dell’età, del sesso, della provenienza e delle condizioni particolari dei soggetti sensibili.”
È quindi obbligatorio valutare e adeguare i rischi anche per:
- lavoratori immunodepressi,
- donne in gravidanza o allattamento,
- portatori di disabilità o patologie certificate.
Art. 209 – Lavoratori portatori di dispositivi medici attivi impiantabili
Nel caso di esposizione a campi elettromagnetici (CEM), occorre:
- Individuare i lavoratori con dispositivi (es. pacemaker, defibrillatori, impianti cocleari)
- Escluderli da mansioni o aree con CEM superiori ai limiti di sicurezza
- Collaborare con il medico competente per definire l’idoneità lavorativa
Attenzione: anche i CEM generati da macchine industriali, saldatrici o impianti ad alta frequenza possono interferire.
Art. 211 – Gravidanza e allattamento
“Le lavoratrici in stato di gravidanza o in periodo di allattamento non devono essere esposte ad agenti fisici, compresi le vibrazioni, i campi elettromagnetici e il rumore, qualora possano compromettere la sicurezza o la salute della donna o del feto.”
Il datore di lavoro ha l’obbligo di:
- eseguire una valutazione dei rischi specifica,
- modificare mansioni, turni o postazioni di lavoro,
- eventualmente procedere con astensione anticipata dal lavoro (congedo maternità a rischio),
- consultare il medico competente per il giudizio di idoneità temporanea.
Esempi pratici
️ Operaia in gravidanza esposta a rumore e vibrazioni
→ Deve essere ricollocata in mansione non esposta, con eventuale modifica dei turni
Apprendista minorenne su macchina rumorosa o con vibrazioni
→ Vietato: il rischio non è compatibile con la tutela dei minori (art. 6 D.Lgs. 345/99)
❤️ Magazziniere con pacemaker vicino a carrelli con magneti permanenti
→ Obbligo di esclusione da quell’area e aggiornamento DVR
✅ Cosa deve fare il datore di lavoro
- Aggiornare il DVR tenendo conto dei soggetti sensibili
- Attivare la sorveglianza sanitaria specifica
- Collaborare con il medico competente per eventuali limitazioni
- Informare e formare i lavoratori sul rischio per categorie vulnerabili
- ️ Applicare misure di tutela anche a prescindere dai limiti normativi generali
❌ Cosa si rischia se non si adeguano le misure?
- Sanzioni da 1.500 € a oltre 6.000 € per omessa valutazione o mancata protezione
- Responsabilità penale in caso di danno al nascituro o all’operatore
- Ispezione e sospensione dell’attività in caso di gravi inadempienze
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- Formazione su agenti fisici, gravidanza e dispositivi medici
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