Guida Completa alla Patente a Crediti per la Sicurezza nei Cantieri

Patente sicurezza cantieri

Normative, Obblighi, scadenze e sanzioni: tutto quello che devi sapere

Il settore edile in Italia sta per affrontare una trasformazione significativa con l’introduzione della patente a crediti per la sicurezza nei cantieri. Questa innovazione normativa mira a migliorare la sicurezza sul posto di lavoro, promuovere una maggiore responsabilità e incentivare l’adesione alle normative di sicurezza attraverso un sistema di crediti.

 

Quali sono le nuove regolamentazioni nel settore delle costruzioni?

Il settore delle costruzioni in Italia si appresta ad affrontare un cambiamento significativo: l’introduzione della patente a crediti per la sicurezza nei cantieri. A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili dovranno possedere questa certificazione di sicurezza. Questo provvedimento coinvolge oltre 800.000 imprese, includendo non solo quelle che costruiscono edifici, ma anche quelle che si occupano di installazioni elettriche, idrauliche, lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni, e opere di ingegneria civile e pubblica utilità.

 

Origine della Nuova Normativa

Questa nuova regolamentazione è stata introdotta dall’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024, che ha modificato l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza – TUSL). Le specifiche attuative sono state definite dal Decreto Ministeriale 132/2024, che dettaglia:

 

  • Modalità di presentazione della domanda per ottenere la patente.
  • Contenuti informativi della patente stessa.
  • Presupposti e procedura per la sospensione della patente.
  • Criteri per l’attribuzione e il recupero dei crediti.

Qui puoi vedere le slide del decreto attuativo 

Chi deve ottenerla?

La patente a crediti è necessaria per:

  • Imprese edili.
  • Lavoratori autonomi.

 

Per coloro che operano all’interno dell’Unione Europea o fuori di essa, un documento equivalente rilasciato dal paese di origine può essere accettato, purché, per i non appartenenti all’UE, sia riconosciuto secondo la legge italiana.

 

Esenzioni

Non sono obbligati ad avere la patente a crediti:

  • Le imprese con attestazione SOA di classe III o superiore.
  • Chi fornisce servizi di natura intellettuale o mere forniture.

 

Responsabilità

La verifica del possesso della patente a crediti è un onere che ricade sul committente o sul responsabile dei lavori, non sull’impresa stessa.

 

Questa nuova normativa mira a migliorare la sicurezza nei cantieri attraverso un sistema di crediti che, se gestito correttamente, potrebbe portare a un aumento della qualità del lavoro e della sicurezza per tutti gli operatori del settore edile.

 

FUNZIONE E CONTENUTO DELLA PATENTE A CREDITI

Cos’è la patente a crediti? A cosa serve? Come funziona?

La patente a crediti è uno strumento di qualificazione pensato per le imprese operanti nel settore della sicurezza sui cantieri. Il suo fine è garantire il rispetto delle normative di sicurezza, prevenire rischi nei cantieri edili e potenziare la formazione degli operatori.

Funge da misura della capacità di un’impresa o di un lavoratore autonomo di implementare strategie di sicurezza efficaci, volti a ridurre gli incidenti e a migliorare le condizioni di lavoro.

Il punteggio della patente è utilizzato come criterio dalle Pubbliche Amministrazioni per valutare l’idoneità delle aziende nelle gare d’appalto e per l’assegnazione di incentivi e bonus. Pertanto, avere la patente a crediti è diventato un requisito imprescindibile, alla pari con la competenza tecnica e l’offerta economica.

La patente inizia con un punteggio di 30 crediti, permettendo alle imprese e ai lavoratori autonomi di lavorare nei cantieri temporanei o mobili solo se il loro punteggio è almeno 15 crediti. Il punteggio massimo che si può ottenere è di 100 crediti, distribuiti così:

  • Crediti base: fino a 30 crediti al momento del rilascio.
  • Crediti per l’anzianità aziendale: fino a 30 crediti.
  • Crediti aggiuntivi: fino a 40 crediti.

Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, non è possibile iniziare nuovi cantieri; è consentito solo completare i lavori in corso se questi superano il 30% del valore del contratto.

 

Quali informazioni contiene la patente a crediti?

Le informazioni sulla patente sono consultabili in una sezione dedicata del Portale Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (PNS), come previsto dall’art. 19 del D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2). Per ogni patente, sono disponibili:

  • Dati identificativi dell’entità giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo che detiene la patente.
  • Dati anagrafici del richiedente.
  • Data e numero di rilascio della patente.
  • Punteggio al momento del rilascio.
  • Punteggio aggiornato al momento della consultazione.
  • Eventuali provvedimenti di sospensione.
  • Provvedimenti definitivi che comportano la riduzione dei crediti secondo l’articolo 27, comma 6, del D.Lgs. 81/2008.

 

Chi può accedere alle informazioni riportate nella patente a crediti?

Le modalità per la condivisione delle informazioni contenute nella patente a crediti sono definite da un provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che deve essere approvato con il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Ecco le categorie di soggetti che possono accedere a tali informazioni:

 

  • Titolari della patente o loro delegati.
  • Pubbliche amministrazioni.
  • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
  • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
  • Organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale.
  • Responsabili dei lavori.
  • Coordinatori per la sicurezza durante le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori.
  • Soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei.

 

Le informazioni riguardanti i titolari della patente sono conservate per l’intera durata di validità della patente. Tuttavia, alcune informazioni specifiche possono essere conservate per un massimo di cinque anni dall’iscrizione sul portale. DOMANDA E CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A CREDITI

 

Come si richiede e come si ottiene la patente a crediti?

 

A partire dal 1° ottobre 2024, la domanda per ottenere la patente digitale a crediti può essere presentata tramite il Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La richiesta può essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa o da un lavoratore autonomo, anche tramite un delegato.

Una volta inviata la domanda, il portale emette automaticamente la patente in formato digitale, completa di tutte le informazioni necessarie. Durante il periodo tra la presentazione della domanda e il rilascio della patente, è comunque possibile continuare a lavorare.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, è possibile presentare, utilizzando il modello allegato, un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti richiesti. Questa deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it (mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it).

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC è valida fino al 31 ottobre 2024 e impegna l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la stessa data.

A partire dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare in cantiere basandosi sulla sola autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC; sarà necessario aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

 

Requisiti per richiedere la patente a crediti

Per poter richiedere la patente a crediti, i richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri:

  • Iscrizione: Deve essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
  • Adempimenti Formativi: I datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori autonomi e i prestatori di lavoro devono aver adempiuto agli obblighi formativi stabiliti dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).
  • Regolarità Contributiva: Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido.
  • Valutazione dei Rischi: Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), se richiesto dalla normativa vigente.
  • Regolarità Fiscale: Possesso della certificazione di regolarità fiscale secondo l’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 241/1997, quando richiesto dalla legge.
  • Designazione RSPP: Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), se previsto dalla normativa.

 

Questi requisiti devono essere documentati attraverso:

  • Autocertificazione (secondo l’art. 46 del D.P.R. 445/2000) per:
    • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
    • Possesso del DURC valido.
    • Certificazione di regolarità fiscale, se richiesta.
  • Dichiarazioni Sostitutive dell’Atto di Notorietà (articolo 47 del D.P.R. 445/2000) per:

Revoca della Patente

La patente a crediti può essere revocata qualora, in seguito a controlli, si accerti definitivamente la falsità di una o più dichiarazioni riguardanti i requisiti. Dopo 12 mesi dalla revoca, è possibile richiedere nuovamente la patente.

 

Modalità di Attestazione dei Requisiti

I requisiti devono essere attestati secondo le modalità sopra descritte, garantendo che tutte le informazioni fornite siano veritiere e aggiornate.

 

 

Modalità di attestazione dei requisiti

Autocertificazione Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  

adempimento degli obblighi formativi
possesso di DURC valido
possesso di DVR valido
possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto
designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto  

 

Meccanismo di attribuzione dei crediti

Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di base di 30 crediti, che può essere incrementato fino ad un massimo di 100 crediti.

Ogni soggetto, oltre ai crediti base, può accumulare ulteriori punti nelle seguenti categorie:

  • fino a 30 crediti per la storicità dell’azienda;
  • fino a 40 crediti aggiuntivi per attività, investimenti o formazione.

Assegnazione dei crediti aggiuntivi

In funzione della storicità dell’azienda, i crediti aggiuntivi sono attribuiti come segue:

  • fino a 10 crediti assegnati all’atto del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • fino a 20 crediti attribuiti in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, con un incremento di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente.

Inoltre, è possibile ottenere fino a 40 crediti aggiuntivi per attività, investimenti o formazione. Se tali attività riguardano la salute e sicurezza sul lavoro, il limite massimo è di 30 crediti, che si possono accumulare nei seguenti casi:

  • possesso di una certificazione SGSL conforme alla norma UNI EN ISO 45001, rilasciata da enti di certificazione accreditati da ACCREDIA o da organismi aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
  • asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, conforme all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, da parte di un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale, come previsto dall’articolo 51 dello stesso decreto, e che opera secondo la norma UNI 11751-1 riguardante l’adozione e l’efficace implementazione di tali modelli nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria civile;
  • investimenti in formazione aggiuntiva per i lavoratori, con particolare attenzione ai lavoratori stranieri, oltre alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza;
  • certificazione del Mastro Formatore Artigiano che attesti la partecipazione a corsi di formazione pratica in cantiere sui temi della prevenzione e sicurezza;
  • utilizzo di tecnologie avanzate, inclusi dispositivi sanitari, legati alla salute e sicurezza sul lavoro, basati su specifici protocolli di intesa;
  • adozione del documento di valutazione dei rischi, anche laddove si possono applicare le procedure standardizzate;
  • effettuazione di almeno due visite in cantiere da parte del medico competente affiancato dal RLST o RLS.

 

Per attività, investimenti o formazione per altre azioni o condizioni, i restanti 10 crediti possono essere assegnati in base ai seguenti criteri:

  • dimensione dell’organico aziendale;
  • possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
  • certificazione SOA di prima e seconda classifica;
  • applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche per quanto riguarda appalti e lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del D.Lgs. 276/2003;
  • attività di consulenza e monitoraggio effettuate dagli organismi paritetici previsti dall’articolo 51 del D.Lgs. 81/2008, con esito positivo;
  • formazione linguistica per lavoratori stranieri;
  • riconoscimento di incentivi da parte della Cassa edile/Edilcassa per operai inquadrati al primo livello, in servizio da oltre 18 mesi, pari o inferiori a un terzo del totale degli operai in azienda;
  • possesso di requisiti reputazionali valutati attraverso indici qualitativi e quantitativi che esprimano l’affidabilità dell’impresa, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale;
  • certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della Legge 142/2001.

 

I crediti aggiuntivi vengono assegnati al momento della domanda se il richiedente è già in possesso dei relativi requisiti. In caso di acquisizione successiva, essi vengono aggiornati mediante presentazione della documentazione in via telematica. Se i requisiti derivano da certificazioni a validità periodica, la loro eventuale scadenza comporta la decurtazione dei crediti corrispondenti.

 

Operare in cantiere senza patente: le conseguenze

Avere una patente con meno di 15 crediti impede alle imprese e ai lavoratori autonomi di lavorare in cantieri temporanei o mobili.

Imprese o lavoratori autonomi senza patente o con meno di 15 crediti sono soggetti a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000€ (comma 11, art. 27 D.Lgs. 81/2008). Questa sanzione non può essere evitata con la procedura di diffida dell’articolo 301-bis del Testo Unico sulla Sicurezza, che permette l’estinzione agevolata delle violazioni amministrative.

Inoltre, chi viene sanzionato è escluso dai lavori pubblici per sei mesi, in base al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Sospensione della patente a crediti

La sospensione della patente a crediti per i cantieri avviene in queste situazioni:

  • Sospensione obbligatoria: Se c’è un infortunio mortale sul lavoro, attribuibile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente per colpa grave, salvo diversa valutazione motivata dell’Ispettorato.
  • Sospensione facoltativa: In caso di infortuni che causano inabilità permanente o danno irreversibile, per colpa grave, se le misure cautelari non sono soddisfatte da altre misure previste dalla legge.

 

Il provvedimento di sospensione è emesso dall’Ispettorato del Lavoro locale. La durata della sospensione, massimo 12 mesi, dipende dalla gravità dell’infortunio, dalla violazione delle norme di sicurezza e dalla presenza di recidive.

La decisione è basata sugli accertamenti oggettivi e soggettivi dell’infortunio, documentati dai rapporti ufficiali redatti al momento dell’incidente. Dopo l’adozione della sospensione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza nel cantiere.

 

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